AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))
                               Art. 1.
         Istituzione, presupposto, soggetti attivi e passivi
                    e commisurazione dell'imposta
 1.  A  decorrere  dall'anno  1989,  (( e sino all'approvazione della
legge  organica  regolatrice  dell'autonomia  impositiva  degli  enti
locali,  ))  e'  istituita  l'imposta  comunale  per l'esercizio, nel
territorio   del   comune,  di  arti  e  professioni  e  di  imprese,
limitatamente,    per   le   imprese   agricole,   all'attivita'   di
commercializzazione  di  prodotti  agricoli  effettuata da produttori
agricoli,  al  di  fuori  del fondo, in locali aperti al pubblico. La
nozione  di  esercizio  di imprese e di arti e professioni e' assunta
come definita agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
  2.  L'imposta  e'  dovuta  dalle persone fisiche, dalle societa' di
ogni  tipo,  dalle associazioni anche se non riconosciute, dagli enti
pubblici  o  privati,  dai  consorzi,  dalle  altre organizzazioni di
persone  o  beni,  che  esercitano  le attivita' indicate nel comma 1
anche se per periodi limitati nel corso dell'anno.
  3.  L'imposta  e'  dovuta  per  anni  solari,  a ciascuno dei quali
corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
(( 4. L'imposta e' determinata in base all'attivita' esercitata e per
classi  di  superficie  utilizzata,  secondo  l'allegata tabella. Per
superficie  si  intende  quella  dei  locali  comunque utilizzati per
l'esercizio  delle  attivita'  indicate  nel  comma 1, nonche' quella
delle  aree  attrezzate  per  lo  svolgimento di dette attivita', con
esclusione:  a)  della  superficie  dei locali e delle aree destinati
alla  distribuzione  ed  erogazione di energia elettrica, gas, acqua,
calore,   servizi  di  telecomunicazione  e  radio-televisivi,  altri
servizi  a  rete  e di quella destinata agli impianti di trasporto di
cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 (a), ed al regio decreto-legge
7  settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n.
8 (b); b) della superficie delle aree destinate a parcheggio gratuito
per  i  dipendenti  e per i clienti, a strade ferrate, ad autostrade,
alle  attivita'  aeroportuali,  portuali  e  autoportuali;  c)  della
superficie delle aree utilizzate per cantieri edili nei quali sono in
corso   lavori  edili  muniti  di  concessione  o  di  autorizzazione
comunale; d) per le imprese di gestione immobiliare, della superficie
dei  locali e delle aree destinati alla locazione, anche finanziaria.
4-bis.  Non sono compresi nella esclusione di cui al precedente comma
4,  i  pubblici  esercizi, i posti di ristoro, le rivendite di generi
diversi   ed   in   generale   tutte   le  attivita'  commerciali  di
distribuzione  di  carburante  e  di  servizio  per  le auto e per le
persone  lungo  le  autostrade,  negli  aeroporti,  nei  porti, negli
autoporti,  negli edifici ferroviari e in tutti gli altri edifici nei
quali  si  svolgono le attivita' escluse a norma del precedente comma
4.  4-ter.  La  superficie  delle  aree  attrezzate,  se scoperta, e'
computata  in  ragione  del dieci per cento. 5. Se lo stesso soggetto
passivo esercita l'attivita' in locali diversi siti in unico edificio
od  in edifici contigui od in complessi produttivi unitari, ovvero su
aree  attrezzate  contigue,  l'imposta  e'  dovuta  in misura unica a
ciascun  comune sul cui territorio sono ubicati i detti insediamenti,
sulla  base  della  superficie complessiva compresa nel territorio di
ogni  comune;  se  detti  insediamenti  sono  ubicati, in tutto od in
parte,  nelle zone speciali di cui all'art. 2, comma 2, si applica la
misura  d'imposta  ivi  vigente.  Se  in  detti  insediamenti  ovvero
nell'unico locale o sull'unica area attrezzata sono esercitate, dallo
stesso soggetto passivo, piu' attivita', diverse da quelle accessorie
od  occasionali,  l'imposta  e'  dovuta con riferimento all'attivita'
alla  quale  e'  destinata  prevalentemente  la superficie utilizzata
ovvero,  in caso di uso promiscuo, all'attivita' compresa nel settore
a   piu'  elevata  tassazione.  Per  le  attivita'  esercitate  senza
utilizzazione   di   locali  od  aree  attrezzate,  ovvero  in  forma
ambulante,  senza utilizzazione di depositi o magazzini, si assume la
prima  classe  di  superficie  e,  se  dette  attivita' sono diverse,
l'attivita'  compresa  nel  settore  a  piu'  elevata  tassazione. 6.
L'imposta  e'  dovuta  dai  soggetti  di cui al comma 2 i quali al 1›
gennaio di ciascun anno esercitano le attivita' di cui al comma 1, in
relazione   alle   attivita'  e  alle  superfici  alla  stessa  data.
L'esercizio  dell'attivita'  e'  presunto per il contribuente, cui e'
stato  attribuito  il numero di partita agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto, il quale non presenta la dichiarazione di cessazione
dell'attivita'  prevista per detta imposta. 7. L'imposta e' dovuta al
comune  nel  cui  territorio  sono  situati i locali o le aree ove e'
esercitata   l'attivita'.   Per   le   attivita'   esercitate   senza
utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante
senza  utilizzazione  di depositi o magazzini, l'imposta e' dovuta al
comune  in  cui  il  soggetto  passivo  ha il domicilio fiscale. Agli
effetti  delle  disposizioni  di  cui al presente comma, si assume la
situazione esistente al 1› gennaio di ciascun anno. ))
  8.  Non  sono  soggetti  all'imposta:  lo  Stato,  le  regioni,  le
province,  le comunita' montane, le unita' sanitarie locali, i comuni
ed  i  relativi  consorzi od associazioni con personalita' giuridica,
nonche'  gli enti di ogni tipo, anche se non residenti nel territorio
dello  Stato,  che  non  hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale
l'esercizio  di  attivita'  commerciali,  di  cui all'articolo 87 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917 (c). Per gli
esercenti imprese artigiane iscritte nel relativo albo, la superficie
eccedente  i tremila metri quadrati e' calcolata nella misura ridotta
al  65  per  cento.  Per le attivita' stagionali esercitate nel corso
dell'anno  per  periodi  non superiori, complessivamente, a sei mesi,
l'imposta e' ridotta di un quarto.
(( 9. Le misure dell'imposta, risultanti dalla allegata tabella, sono
adeguate  con  decreto  del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri  dell'interno  e  del  tesoro,  in  relazione  al  tasso  di
inflazione  registrato alla scadenza di ogni triennio a decorrere dal
1989,  ovvero,  quando  il  tasso  di  inflazione  abbia superato nel
periodo  trascorso  il  10  per  cento,  con  effetto  dal 1› gennaio
dell'anno  successivo.  Con  lo  stesso  decreto  sono disciplinati i
conseguenti  effetti  sulle misure d'imposta da applicare nei comuni,
sulla  base dei criteri di cui all'articolo 2 e all'articolo 6, comma
1. )) ---------
 
             (a)  La  legge  n.  1110/1927  reca provvedimenti per la
          concessione   all'industria   privata    dell'impianto    e
          dell'esercizio  di  funicolari  aeree  e  di  ascensori  in
          servizio pubblico.
             (b)  Il  R.D.L. n. 1696/1938 reca norme per l'impianto e
          l'esercizio delle slittovie,  sciovie  ed  altri  mezzi  di
          trasporto terrestre a funi senza rotaie.
             (c)  L'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi
          e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (c) all'art. 1:
             L'art.  87  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato con D.P.R. n. 917/1986, cosi' formulato:
              ((  "Art.  87 (Soggetti passivi). )) - 1. Sono soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
               a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
          le  societa'  a  responsabilita'  limitata,   le   societa'
          cooperative  e le societa' di mutua assicurazione residenti
          nel territorio dello Stato;
               b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto
          esclusivo    o    principale   l'esercizio   di   attivita'
          commerciali;
               c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          residenti nel territorio dello Stato,  che  non  hanno  per
          oggetto  esclusivo  o  principale  l'esercizio di attivita'
          commerciali;
               d)  le  societa'  e gli enti di ogni tipo, con o senza
          personalita' giuridica, non residenti nel territorio  dello
          Stato.
             2.  Tra  gli  enti  diversi  dalle societa', di cui alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone  giuridiche,  le  associazioni  non riconosciute, i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri   soggetti  passivi  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo.   Tra  le societa' e gli enti di cui alla lettera
          d) del comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'  e  le
          associazioni indicate nell'articolo 5.
             3.  Ai  fini  delle  imposte  sui  reddti si considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del  periodo  di  imposta  hanno  la  sede legale o la sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello Stato.
             4.   L'oggetto   esclusivo  o  principale  dell'ente  e'
          determinato in base all'atto costitutivo, se  esistente  in
          forma  di atto pubblico o di scrittura privata autenticata,
          e,  in  mancanza,  in  base  all'attivita'   effettivamente
          esercitata".