AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )) Art. 1. Istituzione, presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta 1. A decorrere dall'anno 1989, (( e sino all'approvazione della legge organica regolatrice dell'autonomia impositiva degli enti locali, )) e' istituita l'imposta comunale per l'esercizio, nel territorio del comune, di arti e professioni e di imprese, limitatamente, per le imprese agricole, all'attivita' di commercializzazione di prodotti agricoli effettuata da produttori agricoli, al di fuori del fondo, in locali aperti al pubblico. La nozione di esercizio di imprese e di arti e professioni e' assunta come definita agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. 2. L'imposta e' dovuta dalle persone fisiche, dalle societa' di ogni tipo, dalle associazioni anche se non riconosciute, dagli enti pubblici o privati, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni, che esercitano le attivita' indicate nel comma 1 anche se per periodi limitati nel corso dell'anno. 3. L'imposta e' dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. (( 4. L'imposta e' determinata in base all'attivita' esercitata e per classi di superficie utilizzata, secondo l'allegata tabella. Per superficie si intende quella dei locali comunque utilizzati per l'esercizio delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' quella delle aree attrezzate per lo svolgimento di dette attivita', con esclusione: a) della superficie dei locali e delle aree destinati alla distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radio-televisivi, altri servizi a rete e di quella destinata agli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 (a), ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8 (b); b) della superficie delle aree destinate a parcheggio gratuito per i dipendenti e per i clienti, a strade ferrate, ad autostrade, alle attivita' aeroportuali, portuali e autoportuali; c) della superficie delle aree utilizzate per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili muniti di concessione o di autorizzazione comunale; d) per le imprese di gestione immobiliare, della superficie dei locali e delle aree destinati alla locazione, anche finanziaria. 4-bis. Non sono compresi nella esclusione di cui al precedente comma 4, i pubblici esercizi, i posti di ristoro, le rivendite di generi diversi ed in generale tutte le attivita' commerciali di distribuzione di carburante e di servizio per le auto e per le persone lungo le autostrade, negli aeroporti, nei porti, negli autoporti, negli edifici ferroviari e in tutti gli altri edifici nei quali si svolgono le attivita' escluse a norma del precedente comma 4. 4-ter. La superficie delle aree attrezzate, se scoperta, e' computata in ragione del dieci per cento. 5. Se lo stesso soggetto passivo esercita l'attivita' in locali diversi siti in unico edificio od in edifici contigui od in complessi produttivi unitari, ovvero su aree attrezzate contigue, l'imposta e' dovuta in misura unica a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati i detti insediamenti, sulla base della superficie complessiva compresa nel territorio di ogni comune; se detti insediamenti sono ubicati, in tutto od in parte, nelle zone speciali di cui all'art. 2, comma 2, si applica la misura d'imposta ivi vigente. Se in detti insediamenti ovvero nell'unico locale o sull'unica area attrezzata sono esercitate, dallo stesso soggetto passivo, piu' attivita', diverse da quelle accessorie od occasionali, l'imposta e' dovuta con riferimento all'attivita' alla quale e' destinata prevalentemente la superficie utilizzata ovvero, in caso di uso promiscuo, all'attivita' compresa nel settore a piu' elevata tassazione. Per le attivita' esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante, senza utilizzazione di depositi o magazzini, si assume la prima classe di superficie e, se dette attivita' sono diverse, l'attivita' compresa nel settore a piu' elevata tassazione. 6. L'imposta e' dovuta dai soggetti di cui al comma 2 i quali al 1 gennaio di ciascun anno esercitano le attivita' di cui al comma 1, in relazione alle attivita' e alle superfici alla stessa data. L'esercizio dell'attivita' e' presunto per il contribuente, cui e' stato attribuito il numero di partita agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il quale non presenta la dichiarazione di cessazione dell'attivita' prevista per detta imposta. 7. L'imposta e' dovuta al comune nel cui territorio sono situati i locali o le aree ove e' esercitata l'attivita'. Per le attivita' esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, l'imposta e' dovuta al comune in cui il soggetto passivo ha il domicilio fiscale. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente comma, si assume la situazione esistente al 1 gennaio di ciascun anno. )) 8. Non sono soggetti all'imposta: lo Stato, le regioni, le province, le comunita' montane, le unita' sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni con personalita' giuridica, nonche' gli enti di ogni tipo, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (c). Per gli esercenti imprese artigiane iscritte nel relativo albo, la superficie eccedente i tremila metri quadrati e' calcolata nella misura ridotta al 65 per cento. Per le attivita' stagionali esercitate nel corso dell'anno per periodi non superiori, complessivamente, a sei mesi, l'imposta e' ridotta di un quarto. (( 9. Le misure dell'imposta, risultanti dalla allegata tabella, sono adeguate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, in relazione al tasso di inflazione registrato alla scadenza di ogni triennio a decorrere dal 1989, ovvero, quando il tasso di inflazione abbia superato nel periodo trascorso il 10 per cento, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Con lo stesso decreto sono disciplinati i conseguenti effetti sulle misure d'imposta da applicare nei comuni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2 e all'articolo 6, comma 1. )) ---------
(a) La legge n. 1110/1927 reca provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico. (b) Il R.D.L. n. 1696/1938 reca norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie. (c) L'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (c) all'art. 1: L'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, cosi' formulato: (( "Art. 87 (Soggetti passivi). )) - 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le societa' e le associazioni indicate nell'articolo 5. 3. Ai fini delle imposte sui reddti si considerano residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. 4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente e' determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita' effettivamente esercitata".